Statuto FIGV – Consiglio di Amministrazione / Comitato Consultivo

Articolo 1 (Nome, sede e durata)

La Fondazione porta il nome: “Fondazione Internazionale Giuseppe Verdi”.

È una fondazione riconosciuta di diritto civile e ha sede in 6211 XK Maastricht, Misericordeplein 12 C (Paesi Bassi).

Dal 01.07.2012 il centro di tutte le attività — nonché la direzione amministrativa della Fondazione — non è più il domicilio del Presidente della Fondazione, il Sig. Frank van Strijthagen, bensì il Centro Verdi, situato in Georgenstraße 6, 82152 Planegg (presso Monaco).

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Articolo 2 (Scopo)

Scopo della Fondazione è la promozione della scienza e della ricerca, nonché dell’arte e della cultura nel campo della musica e della musicologia in relazione al compositore Giuseppe Verdi (1813–1901).

Lo scopo statutario viene realizzato in particolare attraverso contributi a istituti di ricerca o università impegnati negli studi verdiani, l’assegnazione di borse di studio pertinenti, la cura del lascito verdiano e contributi per eventi dedicati a tali finalità.

La Fondazione persegue esclusivamente e direttamente finalità di utilità pubblica ai sensi della sezione “Scopi agevolati fiscalmente” della normativa tributaria.

L’ente opera in modo altruistico; non persegue principalmente fini economici propri.

La Fondazione può utilizzare i propri mezzi solo per gli scopi statutari. Nessuno può essere favorito tramite spese estranee agli scopi della Fondazione o tramite compensi sproporzionatamente elevati.

Articolo 3 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

il patrimonio destinato al capitale della Fondazione;

contributi e donazioni;

donazioni, lasciti ed eredità;

proventi da ingressi;

ogni altra acquisizione o entrata.

Articolo 4 (Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto da un numero — stabilito dal Consiglio stesso — di almeno tre membri, nominati per la prima volta con il presente atto.

Il Consiglio (ad eccezione del primo Consiglio, i cui membri sono nominati direttamente nelle rispettive funzioni) elegge al proprio interno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio è composto da un massimo di cinque membri.

In caso di una o più vacanze nel Consiglio, i membri rimanenti (o l’unico membro rimasto) provvedono entro due mesi dalla vacanza a nominare uno o più successori.

Qualora nel Consiglio manchino uno o più membri, per qualsiasi motivo, i membri rimanenti — o l’unico membro rimasto — costituiscono comunque un Consiglio legittimo.

Articolo 5 (Rappresentanza)

La Fondazione è rappresentata:

dal Consiglio nel suo insieme, oppure

da ciascun membro dell’organo amministrativo individualmente.

Articolo 6 (Poteri del Consiglio)

Il Consiglio è autorizzato a deliberare riguardo alla stipula di accordi per l’acquisizione, alienazione e gravame di beni registrati, nonché alla stipula di accordi mediante i quali la Fondazione si obbliga come garante o coobbligata, si impegna per un terzo o presta garanzie per debiti altrui.

Articolo 7 (Riunioni e deliberazioni)

Il Segretario convoca la riunione con adeguato anticipo, inviando l’ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio si tengono sotto la presidenza del Presidente. Il Segretario o un verbalizzante redige il verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario dopo l’approvazione del Consiglio al completo.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno o ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando due o più membri del Consiglio ne facciano richiesta scritta al Segretario. In quest’ultimo caso, la riunione deve essere convocata entro 14 giorni; se ciò non avviene, i richiedenti possono convocarla autonomamente.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice.

Le schede bianche sono considerate non espresse.

La votazione può avvenire oralmente o per iscritto.

Articolo 8 (Cessazione della carica)

La carica di membro del Consiglio termina per decesso, perdita della capacità di agire, dimissioni scritte o revoca ai sensi dell’articolo 2:298 del Codice Civile.

Articolo 9 (Esercizio finanziario e bilanci)

L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Alla fine dell’esercizio, i libri contabili vengono chiusi. Il Tesoriere redige il bilancio e il conto economico relativi all’esercizio concluso, che devono essere presentati al Consiglio entro sei mesi dalla fine dell’anno.

I bilanci vengono approvati dal Consiglio.

Articolo 10 (Regolamento)

Il Consiglio è autorizzato a stabilire un regolamento che disciplini le materie non previste dallo statuto.

Il regolamento non può essere in contrasto con la legge o con lo statuto.

Articolo 11 (Modifica dello statuto)

Il Consiglio è autorizzato a modificare lo statuto con una deliberazione adottata secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma d.

La modifica dello statuto deve essere effettuata mediante atto notarile, pena la nullità.

Articolo 12 (Composizione del Consiglio di Fondazione)

Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno 3 e al massimo 7 persone. Il primo Consiglio di Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Fondazione elegge al proprio interno il Presidente/la Presidente e il Vicepresidente/la Vicepresidente.

La durata della carica è di 4 anni. La rielezione è consentita. In caso di cessazione di membri, i rimanenti nominano i successori.

Il Consiglio di Fondazione può revocare i propri membri per giusta causa, con una maggioranza di tre quarti.

Articolo 13 (Diritti e doveri del Consiglio di Fondazione)

Il Consiglio di Fondazione vigila, come organo indipendente di controllo, sul rispetto della volontà del fondatore da parte del Consiglio di Amministrazione. Inoltre gli competono in particolare:

l’approvazione del bilancio e la liberatoria al Consiglio di Amministrazione,

l’approvazione del regolamento interno del Consiglio di Amministrazione,

la facoltà di dotarsi di un proprio regolamento.

I membri del Consiglio di Fondazione operano a titolo gratuito. Non possono ricevere vantaggi patrimoniali. Le spese sostenute possono essere rimborsate previa deliberazione del Consiglio di Fondazione.

Articolo 14 (Scioglimento)

In caso di scioglimento o cessazione della Fondazione, o in caso di perdita delle finalità agevolate, il patrimonio sarà devoluto a un ente di diritto pubblico o a un altro ente riconosciuto fiscalmente, da utilizzare per la promozione della scienza e della ricerca nel campo della musica e della musicologia con riferimento a Giuseppe Verdi.

Contatto: E‑mail: sekretariat(at)igvs(dot)eu Telefono: +49 (0)160 94177433